PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Test di naturalizzazione).

      1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un test di naturalizzazione»;

      b) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un test di naturalizzazione e previa rinuncia alla propria cittadinanza»;

      c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'acquisto della cittadinanza ai sensi del presente articolo è precluso nei casi di cui all'articolo 6».

Art. 2.
(Modalità del test).

      1. Il test di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è mirato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dell'ordinamento istituzionale della Repubblica.

 

Pag. 7

Art. 3.
(Norme di attuazione).

      1. Le norme di attuazione della presente legge sono adottate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.
(Abrogazione).

      1. L'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.